Assemblea condominiale: le maggioranze

 

  • Ordinaria amministrazione. Si considerano ordinaria amministrazione tutti quegli interventi periodici necessari a mantenere la casa in buono stato: ritinteggiare le scale, per esempio. Oppure lavori di riparazione straordinari ma di non grossa entità, come sostituire la gettoniera dell’ascensore o riparare l’autoclave. Per approvare questi lavori è sufficiente, in seconda convocazione, il voto di un terzo condomini e un terzo dei millesimi; in prima convocazione, invece, è necessaria la maggioranza numerica degli intervenuti all’assemblea e la metà dei millesimi.
  • Lavori straordinari. Sono tutti quegli interventi onerosi o che eccedono l’ordinaria amministrazione: rifare il tetto o le facciate, ripavimentare il cortile, cambiare l’ascensore. Per l’approvazione di questi lavori serve una maggioranza qualificata sia in prima che in seconda convocazione: la metà dei millesimi e più della metà degli intervenuti all’assemblea, che devono rappresentare un terzo più uno dei condomini.
  • Innovazioni. Mettere l’ascensore se non c’è, terrazzare il tetto, decidere di aprire una portineria: aggiungere servizi al condominio si può fare ma servono maggioranze ancora più alte. Sia in prima sia in seconda convocazione occorre la maggioranza dei condomini e i due terzi dei millesimi. Se le innovazioni comportano una spesa molto gravosa o sono superflue rispetto alle condizioni del condominio (per esempio l’installazione di un impianto di aria condizionata) i condomini che non vogliono utilizzarle possono non partecipare alle spese.