Leggi speciali per le categorie svantaggiate

Per favorire lavori ritenuti particolarmente utili per la collettività, per l’ambiente o per alcune categorie svantaggiate, in alcuni casi la legge ha ridotto le maggioranze necessarie.

  • Barriere architettoniche. L’art. 78 del T.U.dell’edilizia prevede che le innovazioni volte a eliminare le barriere architettoniche si approvino con una maggioranza del 50% in prima convocazione e di un terzo dei condomini in seconda convocazione. Se non si raggiunge il quorum, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala e strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso se serve a rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
  • Parcheggi sotterranei. La legge 24/3/89 n.122 prevede che per realizzare parcheggi sotterranei serva la maggioranza del 50% in prima convocazione e di un terzo dei condomini in seconda convocazione.
  • Risparmio energetico. La legge 9/1/91 n.10 prevede la semplice maggioranza dei millesimi per gli interventi volti a ridurre il consumo energetico e a usare le fonti rinnovabili.
  • Antenne centralizzate. Installare antenne centralizzate è considerato innovazione necessaria: basta un terzo dei millesimi.